Termini di Vendita

Aggiornamento: giugno 2020.

DISCLAIMER: Il testo originale di questo documento è in lingua italiana. Eventuali traduzioni di cortesia in altre lingue sono tratte dal testo originale in lingua italiana. In caso di difformità, i contenuti della versione in italiano prevalgono su quelli della traduzione in qualunque altra lingua.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

  1. Oggetto della fornitura ed accettazione. Le forniture oggetto del presente ordine comprendono solo quanto espressamente ivi specificato, inviato dal cliente (di seguito, il “Acquirente”) a Catai S.r.l. (di seguito, “Catai” o “Venditore”) (di seguito, congiuntamente, le “Parti”) e sono regolate dalle presenti condizioni generali.
    L’invio di un qualsiasi ordine da parte dell’Acquirente costituisce piena ed incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali, che potranno essere derogate solo per iscritto dalle Parti ed anche in tal caso le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate.
    Gli ordini sono da considerarsi accettati da Catai solo in presenza di conferma d’ordine di quest’ultima ovvero di accettazione espressa.
    L’eventuale presenza di condizioni generali dell’Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non espressamente accettate dal Venditore.
  2. Prezzi e condizioni di pagamento. I prezzi si intendono stabiliti esclusivamente per ogni singola fornitura, salvo quanto diversamente pattuito per iscritto; essi non sono comprensivi delle spese di imballaggio, trasporto, carico/scarico e/o, più in generale, di consegna.
    I prezzi degli ordini possono subire variazioni in caso di improvvise ed imprevedibili variazioni dei costi delle materie prime e/o di produzione, che verranno comunicati all’Acquirente.
    L’Acquirente non potrà sospendere o ritardare i pagamenti alle scadenze pattuite e, pertanto, dalla data di scadenza delle fatture/riba decorreranno gli interessi di mora conteggiati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, che l’Acquirente accetta e, in tal caso, si impegna a pagare. Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo previsto nell’ordine di fornitura entro il termine ivi indicato, ovvero, in mancanza, a rimessa diretta.
    In caso di mancato e/o parziale pagamento da parte dell’Acquirente di anche una sola fornitura, il Venditore si riserva di sospendere l’esecuzione dei futuri ordini sino al completo saldo delle fatture e/o ordini e/o forniture precedenti.
  3. Consegna. Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, FCA, DAP, DAT, etc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale.
    Laddove non richiamati, la consegna della fornitura viene eseguita EXW presso la sede del Venditore ed i termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordine ai sensi dell’art. 1. Con riferimento ai termini di consegna, l’Acquirente accetta un periodo di tolleranza da ritardo nella consegna fino ad un massimo di 5 giorni.
    L’Acquirente espressamente rinuncia ad ogni diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna dei prodotti.
  4. Trasferimento del rischio e della proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, i rischi passano in capo all’Acquirente al momento della consegna secondo gli Incoterms® previsti nell’ordine o comunque applicabili ai sensi di contratto. Il Venditore non risponde in alcun caso del perimento o del danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il passaggio del rischio.
    L’Acquirente in nessun caso è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei prodotti avviene dopo il passaggio del rischio.
    Il trasferimento della proprietà dei prodotti in capo all’Acquirente si verificherà esclusivamente a fronte del pagamento integrale dei prodotti.
  5. Collaudo. Il collaudo consiste nella verifica della consistenza della fornitura e, quindi, in termini di quantità e dell’esistenza di tutti i prodotti, le parti e componenti. Esso dovrà avvenire entro massimo 15 giorni dalla consegna, oltre il quale, in caso di mancata comunicazione da parte dell’Acquirente, non saranno accettate contestazioni in merito alla parziale esecuzione della fornitura.
    Decorso tale termine, la fornitura si intende interamente ed incondizionatamente accettata dall’Acquirente.
  6. Garanzia. Ai sensi delle presenti condizioni generali, in deroga alle disposizioni del Codice Civile, le Parti espressamente pattuiscono che il Venditore si impegna a garantire i prodotti oggetto di fornitura, come conformi alle specifiche tecniche, alle proprie certificazioni ed esenti da vizi e/o difformità per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna, con espressa esclusione di qualsivoglia altra garanzia difforme dalla presente a meno che gli standard internazionali non prevedano diverse minori garanzie che dunque si riterranno applicabili.
    L’azione di garanzia è, in ogni caso, esercitabile entro 12 mesi dalla data di consegna ovvero entro il minor termine stabilito dagli standard internazionali.
    L’Acquirente avrà diritto alla garanzia di cui al presente articolo solo ed esclusivamente a condizione che:

     

    • l’Acquirente denunzi a Catai, per iscritto, il vizio e/o difetto entro il termine di 8 giorni dalla sua scoperta;
    • i prodotti oggetto dell’ordine di fornitura non risultino viziati e/o difettosi e/o non conformi a causa della manomissione e/o intervento e/o non adeguata manutenzione e/o utilizzo (compreso l’utilizzo di eventuali materiali di consumo), ovvero per qualunque causa addebitabile all’Acquirente;
    • i prodotti oggetto dell’ordine di fornitura non risultino privi del sigillo di garanzia eventualmente ivi applicato, ovvero, che tale sigillo non risulti modificato e/o manomesso e/o danneggiato. A tal fine, l’Acquirente si impegna a non smontare e/o a non manomettere i prodotti oggetto di fornitura, se non con il consenso di Catai;
    • i prodotti oggetto di fornitura non siano usurati dal loro naturale utilizzo, laddove la fornitura abbia ad oggetto prodotti consumabili (guarnizioni, pastiglie, etc.);
    • i difetti e/o vizi e/o non conformità non siano derivanti, anche indirettamente, da cause di forza maggiore o eventi straordinari

    Catai, a fronte dell’esercizio, da parte dell’Acquirente, del diritto alla garanzia ed in presenza delle condizioni di cui sopra, a sua scelta, potrà:

    • sostituire il prodotto viziato e/o difettoso e/o non conforme;
    • riparare il prodotto viziato e/o difettoso e/o non conforme;
    • restituire il prezzo oggetto di fornitura in proporzione al prodotto viziato e/o difettoso e/o non conforme.

    La presente garanzia è riconosciuta dal Venditore esclusivamente nei confronti dell’Acquirente e non opererà in favore di terzi, tra cui, a mero titolo esemplificativo, i clienti finali dell’Acquirente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
    In ogni caso, l’Acquirente espressamente rinuncia a qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Venditore, in regime di garanzia, che non sia diretta ed immediata conseguenza del difetto e/o vizio e/o non conformità, denunciato e verificatosi, nel rispetto della presente clausola. Sono, in ogni caso, esclusi, tutti i danni eventualmente lamentati e/o subiti dall’Acquirente, per perdite di produzione, mancato guadagno, campagne di ritiro o danni indiretti, ivi compresi eventuali danni di immagine, ai quali, espressamente, quest’ultimo vi rinuncia.
    Qualora il Venditore sia tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dell’Acquirente, tali danni non possono superare il valore dei prodotti oggetto della fornitura difettosa e/o viziata e/o non conforme.

  7. Forza Maggiore. Il Venditore può sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o eccessivamente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà, che si verifichi sul territorio di amministrazione, di produzione o di consegna ovvero nel tragitto tra i quali: (i) guerre, conflitti armati, invasioni od operazioni militari, sommosse civili, rivolte o ribellioni; (ii) atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) provvedimenti e/o restrizioni da parte delle Autorità Pubbliche; (iv) pesti, pandemie, epidemie, calamità naturali; (v) esplosioni, incendi, black out o guasti prolungati; (vi) scioperi, occupazioni, boicottaggi prolungati, etc.
    Il Venditore che invoca la presente clausola è liberato dal proprio obbligo di adempiere all’obbligazione contrattuale a partire dal momento in cui l’impedimento abbia comportato il mancato adempimento e qualora l’avviso di ciò venga dato tempestivamente o, se l’avviso di ciò non è dato tempestivamente, dal momento in cui l’Acquirente abbia ricevuto notizia dell’impedimento.
    In tal caso, il Venditore è sollevato da ogni responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto.
    Ove la sospensione causata da forza maggiore si protragga per più di 6 settimane, ciascuna delle Parti può risolvere il contratto, inviando all’altra parte entro 15 giorni una comunicazione scritta di recesso senza che ciò comporti alcun risarcimento del danno.
  8. Know-How – Marchi – Proprietà intellettuale. Tutta la documentazione tecnica ed il Know-how, sia esso brevettato o meno, (le “Informazioni Riservate”) trasmessi dal Venditore nell’ambito del contratto sono di proprietà esclusiva del Venditore e pertanto non potranno essere copiati, trasmessi a terzi od utilizzati dall’Acquirente e/o da terzi in genere. L’Acquirente si obbliga a custodire con il massimo scrupolo le Informazioni Riservate. Le Informazioni Riservate saranno utilizzate dall’Acquirente esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto e non potranno essere in alcun modo utilizzate per altre finalità.
    L’esecuzione di un ordine non attribuisce all’Acquirente alcun diritto sui marchi del Venditore, sui suoi segni distintivi, loghi, sulle opere dell’ingegno o sui disegni e/o progetti eventualmente realizzati. Nel caso in cui l’Acquirente non osservi il presente articolo e le disposizioni previste dalla legge in relazione ai marchi ed al copyright, il Venditore avrà il diritto di esercitare le azioni previste dalla legge in materia di proprietà intellettuale ed industriale oltre che dalle norme in materia di concorrenza sleale.
  9. Controversie. Ogni controversia circa l’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente accordo, sarà regolata dalla vigente legislazione italiana e sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.